Chiusa la liquidazione l'avanzo attivo resta depositato presso l'istituto di credito di cui all'art. 12. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento entro sei mesi dalla chiusura della liquidazione. Decorso tale termine l'avanzo della liquidazione e' versato allo Stato ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39.

Testo vigente dal 21 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488~art17 · fonte del testo