Art. 35 — Disciplina dei sequestri

Tra il secondo e il terzo comma del testo dell'art. 672 del codice di procedura civile e' inserito il comma seguente: "Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non e' il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro dev'essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge". Il testo dell'ultimo comma dello stesso art. 672 e' sostituito dal seguente: "Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalita' di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali puo' provvedere con decreto motivato". Il testo del primo comma dell'art. 677 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608 primo comma". Il testo del primo comma dell'art. 678 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti il pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza". Tra il primo e il secondo comma del testo dello stesso art. 678 e' inserito il comma seguente: "Si applica l'art. 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione".

Testo vigente dal 20 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483~art35 · fonte del testo