Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito. L'autorita' giudiziaria dispone la trasmissione al prefetto competente degli atti del procedimento penale relativi alle violazioni depenalizzate. Dalla data di ricezione degli atti, decorre il termine per la notificazione prevista dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta salva la confisca nei casi in cui e' applicabile a norma dell'art. 17-sexies del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'art. 3 del presente decreto.

Testo vigente dal 4 agosto 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art14 · fonte del testo