Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di seguito indicate:

  • a)articolo 3, commi 1 e 2;
  • b)articolo 4-ter, comma 2;
  • c)articolo 6, comma 6-bis;
  • d)articolo 10, comma 3;
  • e)articolo 11;
  • f)articolo 13, comma 3. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' abrogato. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Testo vigente dal 10 giugno 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48~art17 · fonte del testo