Art. 12 — Incapacità ad assumere appalti di opere pubbliche o ad ottenere concessioni di servizi pubblici

Le incapacita' sancite dall'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 472, cessano di avere vigore; ma le pubbliche Amministrazioni hanno facolta' di escludere dagli appalti di opere pubbliche e dalle concessioni di servizi pubblici, con provvedimento insindacabile, le societa' e le imprese, i cui amministratori o titolari si trovino nelle condizioni di incapacita' prevedute nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-07;48~art12 · fonte del testo