L'articolo 56 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' modificato come segue:

  • a)il titolo dell'articolo e' ridenominato in: "Precedenza al comando e attribuzioni";
  • b)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della Guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.".

Testo vigente dal 29 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;473~art3 · fonte del testo