E' autorizzata la spesa di lire cento milioni per provvedere, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354, all'impianto dei cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano.
Testo vigente dal 19 maggio 1948
