Criteri di priorita' per il collocamento fuori ruolo Quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dell'articolo 13, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorita':

  • a)incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;
  • b)incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
  • c)incarichi presso organi costituzionali;
  • d)incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;
  • e)incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  • f)incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
  • g)altri incarichi.

Testo vigente dal 6 aprile 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45~art7 · fonte del testo