Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ad eccezione delle riserve stabilite dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Testo vigente dal 9 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;45~art5 · fonte del testo