Art. 1 — Sanzioni disciplinari
L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
- a)censura;
- b)pena pecuniaria;
- c)deplorazione;
- d)sospensione dal servizio;
- e)destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.
Testo vigente dal 20 novembre 1992
