Sono dimessi dal corso gli allievi che:

  • a)dichiarino di rinunciare al corso;
  • b)non abbiano superato, al termine del primo anno, almeno meta' degli esami delle materie universitarie e tutte quelle professionali previste dal piano di studi;
  • c)non abbiano superato l'esame finale;
  • d)non siano dichiarati idonei per il numero e la gravita' delle sanzioni riportate. E' consentita la ripetizione di una sessione per una sola volta nel biennio agli allievi che siano stati assenti dalle attivita' didattiche della stessa sessione per piu' di trenta giorni, anche se non consecutivi, o per piu' di 45 per infermita' comunque contratta. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Consiglio di direzione.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;446~art16 · fonte del testo