Gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studi sono ammessi a sostenere l'esame finale. Le modalita' degli esami previsti dal piano di studi e dell'esame finale sono stabilite dal regolamento dell'istituto. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed e' presieduta da uno dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle Universita' statali di Roma o da un docente da loro delegato. Della commissione esaminatrice devono altresi' far parte docenti di materie professionali universitari previste dal piano di studi. Gli allievi che abbiano superato l'esame finale conseguono la qualifica di direttore di istituto penitenziario.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;446~art14 · fonte del testo