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Amministrativo
Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444
Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395
- Aggiornato al
- 10 novembre 2018
- Articoli
- 14
- Versione storica
- 1
- Art. 1Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
- Art. 2Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
- Art. 3Disposizioni finanziarie
- Art. 4Struttura dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
- Art. 5Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
- Art. 6Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale
- Art. 7Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area segreteria e affari generali
- Art. 8Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area personale
- Art. 9Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area formazione ed aggiornamento del personale
- Art. 10Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione relativamente all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione
- Art. 11Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area traduzioni e piantonamenti
- Art. 12Attribuzioni dei provveditorati regionali relativamente all'area amministrativo-contabile
- Art. 13Organizzazione in settori operativi degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e dei centri di servizio sociale per adulti
- Art. 14Clausola finanziaria
