Nell'esercizio delle competenze in materia di «istruzione materna, elementare e media», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e valorizza, nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.

Testo vigente dal 29 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-03-03;44~art4 · fonte del testo