E' autorizzata, fino a tutto il 14 ottobre 1948, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove di caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.
Testo vigente dal 14 maggio 1948
