L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano. 2. La provincia, anche su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, puo' chiedere la partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato. 3. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia possono altresi' organizzare d'intesa iniziative comuni in materia di aggiornamento.".

Testo vigente dal 23 agosto 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434~art8 · fonte del testo