Qualora non si realizzi la forma di intesa di cui all'art. 3, l'amministrazione statale o regionale che vi abbia interesse, ove lo ritenga necessario od opportuno in relazione alla natura degli interventi stessi o alla complessita' delle questioni, promuove la concertazione sul programma al fine di pervenire all'intesa, che puo' essere realizzata anche attraverso accordi di programma.
Testo vigente dal 16 gennaio 1990
