L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Fino a quando non sara' diversamente stabilito con legge provinciale, la giunta provinciale nomina il sovrintendente scolastico, scegliendolo tra i dirigenti dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale della provincia con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria e del relativo personale, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. 2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile. 3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico".

Testo vigente dal 23 agosto 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;433~art7 · fonte del testo