Art. 4 — Formazione per gli apprendisti
La regione, nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali di attuazione per le attivita' di istruzione tecnico-professionale ed in armonia con i principi costituzionalmente rilevanti contenuti nella normativa statale in materia, attua i progetti formativi destinati agli apprendisti, articolandoli in attivita' teoriche, tecniche e pratiche.
Testo vigente dal 16 gennaio 1990
