In armonia con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, la durata in carica degli attuali consiglieri e' prorogata di due anni. Al fine di consentire una graduale transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, nei sei mesi che precedono l'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, la Banca d'Italia puo' porre in essere operazioni di banca centrale compatibili con il quadro normativo del SEBC, anche in difformita' dalle disposizioni del testo unico e dello statuto della Banca.

Testo vigente dal 14 marzo 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43~art9 · fonte del testo