All'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)alla lettera d), le parole: "autoveicoli e" sono sostituite dalle seguenti: "autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per";
  • b)dopo la lettera d) e aggiunta la seguente: "d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;".

Testo vigente dal 6 marzo 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43~art1 · fonte del testo