Per il ricupero delle somme relative alle tasse di cui all'articolo precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.
Testo vigente dal 13 maggio 1948
