I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l'intervento sull'intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni:

  • a)se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata e' di minima entita' e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
  • b)se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto e' superiore al 20 per cento ma e' uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza;
  • c)se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se gia' concesso, e' restituito. In tale ipotesi il beneficiario e' escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art24septies · fonte del testo