Art. 5 — Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza

In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni e' sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresi' nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.

Testo vigente dal 2 gennaio 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-16;418~art5 · fonte del testo