Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare alla elezione della Camera, dei Deputati e del Senato della Repubblica, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennita' di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. La concessione delle anzidette agevolazioni e subordinata alla presentazione di un documento dal quale risulti l'avvenuto esercizio del voto.

Testo vigente dal 11 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;400~artunico · fonte del testo