Le persone con disabilita', la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore. La funzione di accompagnatore puo' essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilita' e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilita' quale suo accompagnatore.

Testo vigente dal 19 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40~art35 · fonte del testo