[1]Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo VI e' sostituito dal seguente:

[2]«Capo VI dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti

[3]832 (Rinvio a regolamenti arbitrali). - La convenzione d'arbitrato puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito. Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato. Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio. Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Il regolamento puo' prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge. Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.».

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40~art25 · fonte del testo