Ciascuna regione a statuto ordinario potra' determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398~art2 · fonte del testo