Gli organi statali preposti al controllo della dichiarazione trimestrale richiamata al comma 1 dell'art. 10 ed ai riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di citta' comunicano alle regioni ove sono ubicate le utenze controllate l'esito dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano accertate irregolarita'.
Testo vigente dal 28 dicembre 1990
