Il primo comma dell'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, gia' modificato col regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1382, e sostituito dal seguente "Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso:
- a)di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi:
- b)di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi;
- c)di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento;
- d)di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo".
Testo vigente dal 11 maggio 1948
