Le licenze gia' rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269, mantengono la loro validita' per 10 anni, salvo diversa disposizione degli organismi ufficiali. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, potra' essere utilizzato entro un termine massimo di dieci anni. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 29 gennaio 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386~art18 · fonte del testo