Le modalita' di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformita' con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, e' assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unita' di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati. Per le attivita' di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione. Per le attivita' di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facolta' di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonche' di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.

Testo vigente dal 29 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386~art15 · fonte del testo