I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta. La prova attitudinale di cui al comma 1 consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico pratiche al fine di verificare il possesso di:

  • a)adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
  • b)adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui cio' abbia rapporti con l'odontoiatria;
  • c)adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
  • d)adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscono un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
  • e)adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo. Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 2 che, comunque, in prima applicazione, dovra' tenersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri. L'esito negativo per due volte della prova comporta, per i beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al comma 4.

Testo vigente dal 6 novembre 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 403/2002

    Questione inammissibile
    25 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infatti - essendo in discussione nel giudizio 'a quò la responsabiltà penale di un imputato cui si addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto al relativo albo - il rimettente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, l'applicazione delle norme censurate, o come la loro estensione possa incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale.

    Art. 1 Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra · Art. 4 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997 · Art. 3 cost. · Art. 348 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-13;386~art1 · fonte del testo