Art. 1
Entro un anno dalla entrata, in vigore del presente decreto, il presidente dell'Istituto nazionale della assicurazione contro le malattie provvedera' alla formazione dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari decorsi dalla data di istituzione dell'Istituto sino a tutto il 1947, non ancora compilati a causa degli, eventi bellici. I predetti consuntivi, dopo che su di essi avra' riferito con apposita relazione il Collegio sindacale, saranno approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sara' anche stabilita la misura del compenso da corrispondere al presidente dell'Istituto stesso in relazione all'incarico di cui al primo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 10 maggio 1948
