Art. 2
Ai fini di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere la somma di lire quattrocento milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
