Art. unico
A favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e' concesso, per il bilancio del 1947 un contributo straordinario di 30 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
