A decorrere dal 1 marzo 1948, sino al 30 giugno 1948, e' concessa agli esercenti di aziende minerarie una integrazione di prezzo per ogni tonnellata venduta e consegnata di antraciti, ligniti picee, xiloidi e torbose ed in genere di combustibili fossili ad eccezione delle torbe e del carbone sulcis prodotto dalla Societa' Carbonifera Sarda. A decorrere dalla stessa data e' concesso un contributo per ogni tonnellata dei combustibili indicati nel comma precedente, consumata da stabilimenti industriali appartenenti agli stessi esercenti o ad imprenditori con essi consociati, con esclusione dei combustibili impiegati per i consumi interni della miniera.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;380~art1 · fonte del testo