Obblighi per le societa' La societa' che gestisce una nave da passeggeri battente bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinche' siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste. La societa' che gestisce una nave passeggeri battente bandiera di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinche' siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste. Ogni societa' che gestisce una nave da passeggeri designa, se ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga dei soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o all'autorita' designata mediante il sistema di identificazione automatica. Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3 nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri puo' avvalersi, rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave. La societa' provvede affinche' le informazioni riguardanti i passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.

Testo vigente dal 27 maggio 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38~art6 · fonte del testo