Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di:

  • a)navi militari e da trasporto truppe;
  • b)unita' da diporto e unita' da diporto veloci;
  • c)unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.

Testo vigente dal 27 maggio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38~art3 · fonte del testo