Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente. Esso dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa ed i servizi generali dell'ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:

  • a)predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
  • b)elabora, sulla base delle indicazioni del dipartimento, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
  • c)predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
  • d)conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 16 febbraio 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38~art11 · fonte del testo