Art. 3 — Verifiche
Al fine di verificare gli impegni quantitativi e temporali assunti dagli operatori, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta un apposito sistema di controllo della disponibilita' di capacita' produttiva che i soggetti beneficiari della remunerazione sono tenuti a mettere a disposizione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, dandone adeguata pubblicita'. Gli operatori del sistema elettrico forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale tutte le necessarie informazioni richieste. Il personale incaricato dei controlli dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, accede agli impianti e alle infrastrutture dei soggetti beneficiari, anche in fase di costruzione ed esercizio.
Testo vigente dal 19 gennaio 2004
