Alle province sono conferiti:

  • a)le funzioni e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 in materia di collocamento;
  • b)la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a);
  • c)la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;
  • d)le funzioni gia' di competenza della commissione regionale per l'impiego;
  • e)le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attivita' formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.

Testo vigente dal 3 novembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-06;379~art2 · fonte del testo