Art. 84 — (L) Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicita', definiscono:

  • a)l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali;
  • b)le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
  • c)le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
  • d)il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
  • e)le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicita'.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378~art84 · fonte del testo