Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. - Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. - - - Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378~art67 · fonte del testo