Art. 137 — (L) Norme che rimangono in vigore

Restano in vigore le seguenti disposizioni:

  • a)legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
  • b)legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
  • c)legge 28 febbraio 1985, n. 47, ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
  • d)legge 24 marzo 1989, n. 122;
  • e)articolo17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
  • f)articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
  • a)legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  • b)legge 2 febbraio 1974, n. 64;
  • c)legge 9 gennaio 1989, n. 13;
  • d)legge 5 marzo 1990, n. 46;
  • e)legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  • f)legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'."

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378~art137 · fonte del testo