Lo stanziamento del capitolo n. 51, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1947-48, cosi' modificato nella denominazione: "Premi a funzionari ed a guardie di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri e ad altri agenti della Forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) Premi agli stessi e ad altri agenti della Forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi - Premi straordinari in natura o in contanti al personale di pubblica sicurezza ed al personale dell'Arma dei carabinieri" e' aumentato di L. 300.000.000 (lire trecentomilioni).
Testo vigente dal 7 maggio 1948
