Lo stanziamento del capitolo n. 51, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1947-48, cosi' modificato nella denominazione: "Premi a funzionari ed a guardie di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri e ad altri agenti della Forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) Premi agli stessi e ad altri agenti della Forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi - Premi straordinari in natura o in contanti al personale di pubblica sicurezza ed al personale dell'Arma dei carabinieri" e' aumentato di L. 300.000.000 (lire trecentomilioni).

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;377~artunico · fonte del testo