E' ripristinata, con validita' al 31 dicembre 1948 ed alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo e popeline", rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armatura di semplice tela o di raso ed operati per effetto di ratieres o di jacquard, per essere rifiniti (regio decreto-legge 22 gennaio 1921, n. 66, ultima proroga, legge 10 dicembre 1942, n. 1552).
Testo vigente dal 5 maggio 1948
