E' ripristinata, con validita' al 31 dicembre 1948 ed alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo e popeline", rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armatura di semplice tela o di raso ed operati per effetto di ratieres o di jacquard, per essere rifiniti (regio decreto-legge 22 gennaio 1921, n. 66, ultima proroga, legge 10 dicembre 1942, n. 1552).

Testo vigente dal 5 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;374~art3 · fonte del testo