In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato alla Sezione. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano tra i due assegnati alla Sezione.

Testo vigente dal 14 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-24;373~art5 · fonte del testo