Obblighi nell'esercizio dell'attivita' L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei principi di lealta', probita', dignita', diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera. L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

Testo vigente dal 18 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;37~art7 · fonte del testo