Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

  • a)il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
  • b)l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione.

Testo vigente dal 26 maggio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37~art14 · fonte del testo